STATUTO dell’ Associazione Università Ricerca Innovazione Società – AURIS ONLUS

Articolo 1 – Denominazione – Sede - Durata
Articolo 2 – Oggetto
Articolo 3 - Patrimonio
Articolo 4 - Soci
Articolo 5 – Ammissione e decadenza dei soci
Articolo 6 - Organi
Articolo 7 – Assemblea dei soci
Articolo 8 – Consiglio Direttivo
Articolo 9 - Presidente
Articolo 10 - Vice Presidente
Articolo 11 - Segretario
Articolo 12 - Tesoriere
Articolo 13 – Comitato Tecnico Scientifico
Articolo 14 – Esercizio Finanziario
Articolo 15 – Quote associative
Articolo 16 – Gratuità delle cariche
Articolo 17 – Eleggibilità alle cariche
Articolo 18 – Attività di volontariato
Articolo 19 – Rapporti di federazione e confederazione
Articolo 20 – Scioglimento
Articolo 21 – Disciplina normativa

STATUTO dell’ Associazione Università Ricerca Innovazione Società AURIS ONLUS

Articolo 1 – Denominazione, sede, durata
E’ costituita una Associazione di utilità sociale denominata Associazione Università Ricerca Innovazione Società – AURIS ONLUS. L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. Ha sede in Roma, in Via Sistina 23 – CAP 00186 - . La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Articolo 2 – Oggetto
L’Associazione ha carattere nazionale e internazionale e persegue lo studio e la ricerca nei settori delle politiche sociali, dell’economia, del lavoro, delle reti culturali e di alta formazione, della comunicazione e delle tecnologie innovative, al fine di promuovere condizioni di sviluppo e di qualità ambientale, culturale e sociale del territorio, di ridurre le condizioni di svantaggio sociale e di favorire l’integrazione sociale.
Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone, inoltre, anche attraverso la concessione di contributi, di:
- svolgere attività di istruzione e formazione diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate, di studio e di ricerca nei settori delle politiche sociali, dell’economia, del lavoro, delle reti culturali e di alta formazione, della comunicazione e delle tecnologie innovative, con particolare attenzione ai temi relativi alla qualità dei servizi e alla valorizzazione delle reti culturali e di alta formazione e ricerca, anche in collaborazione con enti aventi finalità analoghe;
- promuovere, organizzare e realizzare seminari di studio, manifestazioni, convegni, incontri, eventi ed altre attività di promozione delle diverse forme ed espressioni culturali e scientifiche nei settori indicati al punto precedente, dedicando specifica attenzione al ruolo e alla qualità dell’università e della ricerca per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e per lo sviluppo innovativo dell’economia e del territorio, della qualità della vita sociale e dell’ambiente, dell’integrazione dei soggetti svantaggiati, pubblicandone i relativi atti e documenti prodotti;
- orientare l’azione dei soggetti che operano nell’università, nella ricerca e nel campo dell’innovazione, compresi gli studenti, all’impegno nel campo della solidarietà, anche attraverso concrete esperienze di volontariato, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile e di diffusione dei valori di convivenza civile, di solidarietà, di tolleranza, di pace;
- promuovere e svolgere attività di formazione e sviluppare studi e ricerche di carattere scientifico e sociale costituendo, se opportuno, una biblioteca ed una propria banca dati su sistemi informatici; promuovere e realizzare iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento del personale addetto ai settori indicati nei punti precedenti;
- concedere premi di studio, sovvenzioni e borse di studio per attività dei settori di interesse dell’Associazione.
Nella realizzazione dei propri scopi, l’Associazione si propone di coinvolgere gli Enti locali, le università, le altre istituzioni pubbliche del territorio, nazionali ed europee, e i soggetti privati interessati.
L’Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività a scopo non lucrativo ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
L’associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell’associazione;
- dai contributi dello Stato, di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche private;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ogni entrata derivante dalle attività associative, dai beni e dai diritti acquistati con dette quote ed entrate e da tutti i beni e proventi e contributi che pervengano a qualsiasi titolo all’associazione;
- dal ricavato delle attività istituzionali e connesse.
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione ha facoltà di utilizzare a vario titolo beni immobili sia pubblici e sia privati.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Soci
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche, le Associazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che abbiano interesse a promuovere gli scopi associativi.
La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione ed accompagnata dalla presentazione di almeno due soci ordinari. Per il primo triennio la domanda di ammissione a socio ordinario deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci fondatori.
Su di essa delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il voto nell’Assemblea per l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi senza pretendere alcun compenso per nessun titolo o motivo, ogni eccezione rimossa, nonché all’osservanza delle leggi, dei presenti patti associativi, dei regolamenti ivi previsti o deliberati dall’assemblea e delle obbligazioni prese dagli organi associativi competenti.
Gli associati dell’Associazione si distinguono in soci fondatori, soci onorari, soci ordinari e soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione.
I soci onorari sono coloro che per particolari meriti scientifici, culturali e morali sono ammessi a tale categoria di soci dal Consiglio Direttivo.
Essi sono esenti dall’obbligo di pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale e possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto.
I soci ordinari sono obbligati al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale.
La qualità di socio è inalienabile ed intrasmissibile e cessa per dimissioni, radiazione, decesso o per mancato versamento della quota annuale nei termini previsti.
I soci ordinari partecipano, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie.
La qualifica di associato viene meno automaticamente ed immediatamente in caso di morosità dell’associato stesso.
I soci fondatori sono di diritto soci ordinari.

Articolo 5 – Ammissione e decadenza dei soci
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione degli associati ordinari nonché la decadenza degli associati inadempienti o che tengano una condotta ritenuta indegna e non compatibile con le finalità associative. La decisione non necessita di preventiva intimazione.
La decadenza non conferisce all’associato alcun diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati. Altrettanto avverrà in caso di dimissioni.
Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, con le modalità di cui sopra, l’attribuzione della qualifica di soci onorari.
Tutti gli associati, ad eccezione della categoria dei soci onorari, sono obbligati al versamento di una quota annua non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria.
Gli associati non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre all’importo delle rispettive quote.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni senza fini di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 6 - Organi
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il vice Presidente (se nominato);
g) il Comitato Tecnico Scientifico (se nominato);
Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito.

Articolo 7 – Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione.
Essa è costituita da tutti gli associati aventi diritto di intervento in assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o dalla richiesta scritta di almeno il cinquantuno per cento (51%) degli associati iscritti aventi diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente mediante comunicazione trasmessa almeno dieci giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza sia per la prima e sia per la seconda convocazione, che può avere luogo anche un’ora dopo la prima convocazione.
E’ consentita anche la convocazione a mezzo fax, posta elettronica, telegrafica o a mezzo stampa.
Tutte le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti .
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) stabilire le linee programmatiche dell’Associazione;
b) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno associativo trascorso;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti al suo esame dagli associati stessi, dal Consiglio Direttivo;
Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
a) la modifica del presente Statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti .
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, in difetto dal Consigliere più anziano di età, in caso di inadempimento degli organi che precedono, dall’associato designato dalla maggioranza degli intervenuti.
I verbali sono redatti dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un segretario nominato dall’Assemblea e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.
Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell’Associazione.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti eletti tra gli associati ordinari ed onorari dell’Associazione; il numero dei membri è determinato di volta in volta dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Inizialmente il Presidente, il Segretario e il Consiglio Direttivo e il Tesoriere, sono nominati dall’Atto Costitutivo e rimangono in carica tre anni.
Nei casi di decesso, dimissioni o decadenza della carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo si procederà alla integrazione della carica resasi vacante mediante cooptazione.
Le cooptazioni devono essere decise con la maggioranza dei residui componenti del Consiglio stesso.
La prima assemblea successiva alla cooptazione dovrà sostituire definitivamente i membri del Consiglio Direttivo cessati dalla carica per qualsiasi ragione.
I componenti del Consiglio Direttivo eletti in questo modo ad integrazione dei posti vacanti dureranno in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti originariamente eletti.
Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
a) amministra il patrimonio dell’Associazione;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
c) convoca le assemblee;
d) provvede alla realizzazione del programma di attività sulla base dell’indirizzo generale fornito dall’assemblea;
e) delibera l’entità della quota di iscrizione, della quota annua e l’importo dei contributi associativi per ciascuna categoria di associati tenuta a tali contribuzioni;
f) delibera l’ammissione, l’esclusione e la decadenza degli associati;
g) delibera gli eventuali provvedimenti, attinenti agli scopi e finalità associative, dettati da carattere di urgenza e necessità;
h) organizza commissioni di studio e di coordinamento tra le attività e le iniziative associative rientranti negli scopi statutari;
i) nomina rappresentanti o delegati dell’associazione per i contatti con organi comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali e per i rapporti con altre associazioni o società aventi attività o scopi similari;
j) cura, se richiesta e necessaria, la costituzione e la redazione di un organo di stampa pubblicitario ed informativo nominandone il Direttore;
k) emana regolamenti interni per il migliore funzionamento dell’Associazione e che non siano in contrasto con il presente Statuto.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, in difetto dal Consigliere più anziano di età, ogni volta che lo ritenga necessario con avviso da recapitare almeno tre giorni prima dei quello stabilito per l’adunanza.
E’ consentita anche la convocazione a mezzo fax, posta elettronica, telegrafica.
In caso di urgenza è consentita la convocazione a mezzo posta elettronica effettuata con preavviso di almeno ventiquattro ore.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato, con le medesime modalità sopra indicate, anche su espressa richiesta di almeno il cinquantuno per cento (51%) dei componenti del Consiglio medesimo i quali dovranno indicare anche gli argomenti da discutere,
In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta l’anno.
I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Articolo 9 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con obbligo di informare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento gli subentra nelle funzioni il Vice Presidente, se nominato, in difetto il Consigliere più anziano di età.
Il Presidente provvede, eventualmente, a nominare il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Vice Presidente
.Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva il Presidente nella direzione dell’Associazione ed in caso di suo impedimento o assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Articolo 11 - Segretario
Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa dell’Associazione dando esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo in materia organizzativa.

Articolo 12 - Tesoriere
Il Tesoriere si incarica della gestione economica e finanziaria dell’Associazione provvedendo – personalmente o avvalendosi dell’opera di professionisti iscritti nei relativi Albi – alla tenuta ed all’aggiornamento della documentazione contabile, redigendo il bilancio o rendiconto annuale.
Redige la documentazione contabile e finanziaria prevista dalla normativa vigente e la relazione finanziaria, da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa e finanziaria ivi compreso la scelta delle aziende di credito con cui intrattenere rapporti.

Articolo 13 – Comitato Tecnico Scientifico
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico a carattere consultivo con scadenza triennale composto dal Presidente, componente di diritto, e da un minimo di quattro componenti, anche non associati ed esperti in quei settori tecnici tali da richiedere elevata competenza professionale e capacità di studio e ricerca, nelle diverse attività oggetto dell’Associazione. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa il Segretario.
Il Comitato Tecnico Scientifico elabora e avanza proposte relative allo sviluppo dell’attività dell’associazione e assiste il Consiglio Direttivo nelle scelte relative agli indirizzi culturali e scientifici.

Articolo 14– Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario annuale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo e la relazione esplicativa sono redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea ordinaria degli associati, entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Articolo 15 – Quote associative
Le quote associative annue deliberate dal Consiglio Direttivo, dovranno essere versate dagli iscritti entro sessanta giorni dall’inizio di ogni esercizio finanziario.

Articolo 16 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.
I membri del Consiglio direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute ove debitamente deliberate e regolarmente documentate.

Articolo 17 – Eleggibilità alle cariche
Sono eleggibili alle cariche associative tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative.

Articolo 18 – Attività di volontariato
I soci che prestano attività di volontariato saranno assicurati ai sensi dell’articolo 4 della Legge 266/PI

Articolo 19 – Rapporti di federazione e confederazione
L’Associazione, senza perdere la propria autonomia, può federarsi ed anche confederarsi con altre associazioni ed organismi di identico indirizzo e che perseguano le stesse finalità e scopi.

Articolo 20 - Scioglimento
L’Associazione si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi e con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea straordinaria, appositamente convocata, che delibererà lo scioglimento dovrà anche disporre la devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, deve essere deliberato con le modalità previste per l’Assemblea straordinaria.

Articolo 21 – Disciplina normativa
Per quanto non espressamente previsto dai presenti Patti Associativi si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Dlgs. 460/97 ed alle leggi in materia, nonché ai regolamenti specifici alla cui stesura è demandato il Consiglio Direttivo.