STATUTO dell’
Associazione Università Ricerca Innovazione Società
– AURIS ONLUS
Articolo 1 – Denominazione – Sede - Durata
Articolo 2 – Oggetto
Articolo 3 - Patrimonio
Articolo 4 - Soci
Articolo 5 – Ammissione e decadenza dei soci
Articolo 6 - Organi
Articolo 7 – Assemblea dei soci
Articolo 8 – Consiglio Direttivo
Articolo 9 - Presidente
Articolo 10 - Vice Presidente
Articolo 11 - Segretario
Articolo 12 - Tesoriere
Articolo 13 – Comitato Tecnico Scientifico
Articolo 14 – Esercizio Finanziario
Articolo 15 – Quote associative
Articolo 16 – Gratuità delle cariche
Articolo 17 – Eleggibilità alle cariche
Articolo 18 – Attività di volontariato
Articolo 19 – Rapporti di federazione e confederazione
Articolo 20 – Scioglimento
Articolo 21 – Disciplina normativa
STATUTO dell’ Associazione Università
Ricerca Innovazione Società AURIS ONLUS
Articolo 1 – Denominazione, sede, durata
E’ costituita una Associazione di utilità sociale
denominata Associazione Università Ricerca Innovazione
Società – AURIS ONLUS. L’Associazione
non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà
sociale. Ha sede in Roma, in Via Sistina 23 – CAP
00186 - . La durata dell'Associazione è illimitata
nel tempo.
Articolo 2 – Oggetto
L’Associazione ha carattere nazionale e internazionale
e persegue lo studio e la ricerca nei settori delle politiche
sociali, dell’economia, del lavoro, delle reti culturali
e di alta formazione, della comunicazione e delle tecnologie
innovative, al fine di promuovere condizioni di sviluppo
e di qualità ambientale, culturale e sociale del
territorio, di ridurre le condizioni di svantaggio sociale
e di favorire l’integrazione sociale.
Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione
si propone, inoltre, anche attraverso la concessione di
contributi, di:
- svolgere attività di istruzione e formazione diretta
ad arrecare benefici a persone svantaggiate, di studio e
di ricerca nei settori delle politiche sociali, dell’economia,
del lavoro, delle reti culturali e di alta formazione, della
comunicazione e delle tecnologie innovative, con particolare
attenzione ai temi relativi alla qualità dei servizi
e alla valorizzazione delle reti culturali e di alta formazione
e ricerca, anche in collaborazione con enti aventi finalità
analoghe;
- promuovere, organizzare e realizzare seminari di studio,
manifestazioni, convegni, incontri, eventi ed altre attività
di promozione delle diverse forme ed espressioni culturali
e scientifiche nei settori indicati al punto precedente,
dedicando specifica attenzione al ruolo e alla qualità
dell’università e della ricerca per la tutela
e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e
per lo sviluppo innovativo dell’economia e del territorio,
della qualità della vita sociale e dell’ambiente,
dell’integrazione dei soggetti svantaggiati, pubblicandone
i relativi atti e documenti prodotti;
- orientare l’azione dei soggetti che operano nell’università,
nella ricerca e nel campo dell’innovazione, compresi
gli studenti, all’impegno nel campo della solidarietà,
anche attraverso concrete esperienze di volontariato, assolvendo
alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e
civile e di diffusione dei valori di convivenza civile,
di solidarietà, di tolleranza, di pace;
- promuovere e svolgere attività di formazione e
sviluppare studi e ricerche di carattere scientifico e sociale
costituendo, se opportuno, una biblioteca ed una propria
banca dati su sistemi informatici; promuovere e realizzare
iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento
del personale addetto ai settori indicati nei punti precedenti;
- concedere premi di studio, sovvenzioni e borse di studio
per attività dei settori di interesse dell’Associazione.
Nella realizzazione dei propri scopi, l’Associazione
si propone di coinvolgere gli Enti locali, le università,
le altre istituzioni pubbliche del territorio, nazionali
ed europee, e i soggetti privati interessati.
L’Associazione può assumere tutte le iniziative
e svolgere tutte le attività a scopo non lucrativo
ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione
con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione
di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni,
che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento
delle proprie finalità.
L’associazione potrà, tuttavia, svolgere attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie
in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti
dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche
ed integrazioni.
Articolo 3 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote e da eventuali contributi volontari degli
associati che potranno essere richiesti in relazione alla
necessità ed al funzionamento dell’associazione;
- dai contributi dello Stato, di enti pubblici e di altre
persone fisiche e giuridiche private;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ogni entrata derivante dalle attività associative,
dai beni e dai diritti acquistati con dette quote ed entrate
e da tutti i beni e proventi e contributi che pervengano
a qualsiasi titolo all’associazione;
- dal ricavato delle attività istituzionali e connesse.
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione
ha facoltà di utilizzare a vario titolo beni immobili
sia pubblici e sia privati.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Articolo 4 - Soci
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche,
le Associazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici
e privati che abbiano interesse a promuovere gli scopi associativi.
La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere indirizzata
al Presidente dell’Associazione ed accompagnata dalla
presentazione di almeno due soci ordinari. Per il primo
triennio la domanda di ammissione a socio ordinario deve
essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci
fondatori.
Su di essa delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato
maggiore di età il voto nell’Assemblea per
l’approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato si impegna alle prestazioni ritenute necessarie
per il raggiungimento degli scopi associativi senza pretendere
alcun compenso per nessun titolo o motivo, ogni eccezione
rimossa, nonché all’osservanza delle leggi,
dei presenti patti associativi, dei regolamenti ivi previsti
o deliberati dall’assemblea e delle obbligazioni prese
dagli organi associativi competenti.
Gli associati dell’Associazione si distinguono in
soci fondatori, soci onorari, soci ordinari e soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione.
I soci onorari sono coloro che per particolari meriti scientifici,
culturali e morali sono ammessi a tale categoria di soci
dal Consiglio Direttivo.
Essi sono esenti dall’obbligo di pagamento della quota
di iscrizione e della quota associativa annuale e possono
partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie senza
diritto di voto.
I soci ordinari sono obbligati al pagamento della quota
di iscrizione e della quota associativa annuale.
La qualità di socio è inalienabile ed intrasmissibile
e cessa per dimissioni, radiazione, decesso o per mancato
versamento della quota annuale nei termini previsti.
I soci ordinari partecipano, con diritto di voto, alle assemblee
ordinarie e straordinarie.
La qualifica di associato viene meno automaticamente ed
immediatamente in caso di morosità dell’associato
stesso.
I soci fondatori sono di diritto soci ordinari.
Articolo 5 – Ammissione e decadenza dei soci
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione degli
associati ordinari nonché la decadenza degli associati
inadempienti o che tengano una condotta ritenuta indegna
e non compatibile con le finalità associative. La
decisione non necessita di preventiva intimazione.
La decadenza non conferisce all’associato alcun diritto
alla restituzione delle quote o dei contributi versati.
Altrettanto avverrà in caso di dimissioni.
Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, con le
modalità di cui sopra, l’attribuzione della
qualifica di soci onorari.
Tutti gli associati, ad eccezione della categoria dei soci
onorari, sono obbligati al versamento di una quota annua
non inferiore all’importo determinato annualmente
dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria.
Gli associati non assumono alcuna responsabilità
patrimoniale oltre all’importo delle rispettive quote.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale, durante la vita dell’organizzazione a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni
senza fini di lucro che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 6 - Organi
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il vice Presidente (se nominato);
g) il Comitato Tecnico Scientifico (se nominato);
Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito.
Articolo 7 – Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione.
Essa è costituita da tutti gli associati aventi diritto
di intervento in assemblea ed in regola con il versamento
della quota associativa alla data della convocazione.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno
una volta all’anno.
L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta
il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno,
o dalla richiesta scritta di almeno il cinquantuno per cento
(51%) degli associati iscritti aventi diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria,
è effettuata dal Presidente mediante comunicazione
trasmessa almeno dieci giorni prima della riunione. La convocazione
deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora
ed il luogo dell’adunanza sia per la prima e sia per
la seconda convocazione, che può avere luogo anche
un’ora dopo la prima convocazione.
E’ consentita anche la convocazione a mezzo fax, posta
elettronica, telegrafica o a mezzo stampa.
Tutte le Assemblee sono validamente costituite in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei
soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera sempre con il voto
favorevole della maggioranza dei soci presenti .
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) stabilire le linee programmatiche dell’Associazione;
b) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo
sull’attività dell’anno associativo trascorso;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione
dell’Associazione sottoposti al suo esame dagli associati
stessi, dal Consiglio Direttivo;
Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
a) la modifica del presente Statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto
favorevole della maggioranza dei soci presenti .
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di
assenza od impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente,
se nominato, in difetto dal Consigliere più anziano
di età, in caso di inadempimento degli organi che
precedono, dall’associato designato dalla maggioranza
degli intervenuti.
I verbali sono redatti dal Segretario o, in caso di sua
assenza, da un segretario nominato dall’Assemblea
e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.
Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno,
il verbale è redatto da un Notaio.
Articolo 8 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione
ordinaria e straordinaria delle attività dell’Associazione.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo
di quindici componenti eletti tra gli associati ordinari
ed onorari dell’Associazione; il numero dei membri
è determinato di volta in volta dall’Assemblea
ordinaria.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Inizialmente il Presidente, il Segretario e il Consiglio
Direttivo e il Tesoriere, sono nominati dall’Atto
Costitutivo e rimangono in carica tre anni.
Nei casi di decesso, dimissioni o decadenza della carica
di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, in occasione
della prima riunione del Consiglio Direttivo si procederà
alla integrazione della carica resasi vacante mediante cooptazione.
Le cooptazioni devono essere decise con la maggioranza dei
residui componenti del Consiglio stesso.
La prima assemblea successiva alla cooptazione dovrà
sostituire definitivamente i membri del Consiglio Direttivo
cessati dalla carica per qualsiasi ragione.
I componenti del Consiglio Direttivo eletti in questo modo
ad integrazione dei posti vacanti dureranno in carica fino
alla scadenza del mandato dei componenti originariamente
eletti.
Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i suoi componenti
il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo in particolare:
a) amministra il patrimonio dell’Associazione;
b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
c) convoca le assemblee;
d) provvede alla realizzazione del programma di attività
sulla base dell’indirizzo generale fornito dall’assemblea;
e) delibera l’entità della quota di iscrizione,
della quota annua e l’importo dei contributi associativi
per ciascuna categoria di associati tenuta a tali contribuzioni;
f) delibera l’ammissione, l’esclusione e la
decadenza degli associati;
g) delibera gli eventuali provvedimenti, attinenti agli
scopi e finalità associative, dettati da carattere
di urgenza e necessità;
h) organizza commissioni di studio e di coordinamento tra
le attività e le iniziative associative rientranti
negli scopi statutari;
i) nomina rappresentanti o delegati dell’associazione
per i contatti con organi comunali, provinciali, regionali,
nazionali o internazionali e per i rapporti con altre associazioni
o società aventi attività o scopi similari;
j) cura, se richiesta e necessaria, la costituzione e la
redazione di un organo di stampa pubblicitario ed informativo
nominandone il Direttore;
k) emana regolamenti interni per il migliore funzionamento
dell’Associazione e che non siano in contrasto con
il presente Statuto.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è
presente la maggioranza dei suoi membri in carica e sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente,
o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato,
in difetto dal Consigliere più anziano di età,
ogni volta che lo ritenga necessario con avviso da recapitare
almeno tre giorni prima dei quello stabilito per l’adunanza.
E’ consentita anche la convocazione a mezzo fax, posta
elettronica, telegrafica.
In caso di urgenza è consentita la convocazione a
mezzo posta elettronica effettuata con preavviso di almeno
ventiquattro ore.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato, con
le medesime modalità sopra indicate, anche su espressa
richiesta di almeno il cinquantuno per cento (51%) dei componenti
del Consiglio medesimo i quali dovranno indicare anche gli
argomenti da discutere,
In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi
almeno una volta l’anno.
I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato
motivo non intervengano per tre sedute consecutive possono
essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio
stesso.
Articolo 9 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione,
la firma degli atti e provvedimenti con potestà di
delega, coordina le norme per il regolare funzionamento
dell’Associazione, adotta tutti quei provvedimenti
a carattere di urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali
con obbligo di informare il Consiglio Direttivo per la ratifica
del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento gli subentra
nelle funzioni il Vice Presidente, se nominato, in difetto
il Consigliere più anziano di età.
Il Presidente provvede, eventualmente, a nominare il Vice
Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il
Presidente può delegare parte dei suoi poteri sia
di ordinaria, che di straordinaria amministrazione ad uno
o più componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Vice Presidente
.Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva il Presidente
nella direzione dell’Associazione ed in caso di suo
impedimento o assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
Articolo 11 - Segretario
Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni,
cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa
dell’Associazione dando esecuzione alle delibere del
Consiglio Direttivo in materia organizzativa.
Articolo 12 - Tesoriere
Il Tesoriere si incarica della gestione economica e finanziaria
dell’Associazione provvedendo – personalmente
o avvalendosi dell’opera di professionisti iscritti
nei relativi Albi – alla tenuta ed all’aggiornamento
della documentazione contabile, redigendo il bilancio o
rendiconto annuale.
Redige la documentazione contabile e finanziaria prevista
dalla normativa vigente e la relazione finanziaria, da sottoporre
al Consiglio Direttivo.
Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo in materia amministrativa e finanziaria ivi compreso
la scelta delle aziende di credito con cui intrattenere
rapporti.
Articolo 13 – Comitato Tecnico Scientifico
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico
Scientifico a carattere consultivo con scadenza triennale
composto dal Presidente, componente di diritto, e da un
minimo di quattro componenti, anche non associati ed esperti
in quei settori tecnici tali da richiedere elevata competenza
professionale e capacità di studio e ricerca, nelle
diverse attività oggetto dell’Associazione.
Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa
il Segretario.
Il Comitato Tecnico Scientifico elabora e avanza proposte
relative allo sviluppo dell’attività dell’associazione
e assiste il Consiglio Direttivo nelle scelte relative agli
indirizzi culturali e scientifici.
Articolo 14– Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario annuale dell'Associazione
decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo e la relazione esplicativa sono redatti
dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea
ordinaria degli associati, entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
Articolo 15 – Quote associative
Le quote associative annue deliberate dal Consiglio Direttivo,
dovranno essere versate dagli iscritti entro sessanta giorni
dall’inizio di ogni esercizio finanziario.
Articolo 16 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.
I membri del Consiglio direttivo e del Comitato Tecnico
Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute
ove debitamente deliberate e regolarmente documentate.
Articolo 17 – Eleggibilità alle cariche
Sono eleggibili alle cariche associative tutti i soci regolarmente
iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative.
Articolo 18 – Attività di volontariato
I soci che prestano attività di volontariato saranno
assicurati ai sensi dell’articolo 4 della Legge 266/PI
Articolo 19 – Rapporti di federazione e confederazione
L’Associazione, senza perdere la propria autonomia,
può federarsi ed anche confederarsi con altre associazioni
ed organismi di identico indirizzo e che perseguano le stesse
finalità e scopi.
Articolo 20 - Scioglimento
L’Associazione si scioglierà in caso di impossibilità
di raggiungimento degli scopi associativi e con deliberazione
dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea straordinaria, appositamente convocata,
che delibererà lo scioglimento dovrà anche
disporre la devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione
non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, L. 662/96, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa,
deve essere deliberato con le modalità previste per
l’Assemblea straordinaria.
Articolo 21 – Disciplina normativa
Per quanto non espressamente previsto dai presenti Patti
Associativi si fa riferimento alle norme del Codice Civile,
del Dlgs. 460/97 ed alle leggi in materia, nonché
ai regolamenti specifici alla cui stesura è demandato
il Consiglio Direttivo.
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